L’applicazione di tale decreto si basa solo sulle interpretazioni date da alcuni Consulenti Tecnici di Ufficio che poi vengono erroneamente applicate dai Giudici.
Di fatto si confrontano due valori non omogenei tra di loro e non si fissano limiti sotto i quali la sorgente presunta disturbante deve comunque ritenersi accettabile, al contrario di quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico (Legge Quadro n° 447/1995 e relativi Decreti Attuativi).
La normativa al contrario compara la media di due misurazioni (rumore ambientale e rumore residuo), ovvero due valori omogenei tra di loro (Leq), che si rilevano con e senza la specifica sorgente disturbante. Come anticipato, nel campo della normale tollerabilità (giurisprudenziale), non esiste una soglia minima sotto la quale considerare il rumore tollerabile; ciò porta a dei paradossi, considerando valori di rumore intollerabili anche se sono inferiori alla soglia di udibilità.
A parere dello scrivente il criterio della normale tollerabilità è stato ormai superato. I Giudici e i CTU devono applicare la legge n° 13/2009 art. 6 ter che, ormai da 6 anni, ha chiarito che i limiti normativi devono comunque essere applicati anche in ambito Giurisprudenziale. I “difensori” del criterio della normale tollerabilità sfruttano il fatto che l'articolo è scritto in modo poco chiaro, sostenendo che il criterio dei 3 dB dal rumore di fondo sia ancora vigente in ambito civile, in questo caso non si comprenderebbe il motivo per cui è stato emanato l’art. 6 ter della Legge n° 13/2009. Sostenere che in ambito civile si applichi un criterio diverso per valutare i rumori non ha alcun senso.
Sulle normative in materia di inquinamento acustico non vi è riportato che le stesse si applicano solo nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, come invece sostenuto da alcuni tecnici acustici e di conseguenza da alcuni Giudici.
Applicando il criterio della normale tollerabilità come fatto da alcuni tecnici, i rumori ad esempio presenti in un condominio come il portone o la porta di casa che si chiudono, l’utilizzo dell’ascensore, le sedie spostate da un vicino, il passaggio di persone nelle parti comuni, il rumore della pioggia sul tetto, lo scarico idraulico del water, il rumore dell’impianto di riscaldamento… (rumori occasionali dalla durata di pochi secondi), sarebbero tutti intollerabili. Questo criterio viene utilizzato in modo strumentale, genera centinaia di cause inutili, arricchisce avvocati e tecnici compiacenti, non considera la rumorosità residua di zona e giudica sostanzialmente, a favore del presunto disturbato, ogni rumore intollerabile.
Marco Parisi