Acustica Consulting
  • Home
  • Services
  • Case Study
  • Team
  • Contact
  • Blog

Il criterio della normale tollerabilità sulle immissioni acustiche di Marco Parisi

31/8/2015

 
Nell' art. 844 del C.C. non vi è nessuna delle nozioni applicate in campo giurisprudenziale. 
L’applicazione di tale decreto si basa solo sulle interpretazioni date da alcuni Consulenti Tecnici di Ufficio che poi vengono erroneamente applicate dai Giudici.
La prima stranezza da evidenziare è come si rilevano i due valori da confrontare secondo la giurisprudenza, l’immissione della specifica sorgente disturbante e il rumore di fondo. Il primo in alcuni casi viene valutato come livello istantaneo, ricavabile anche con una misurazione di pochi secondi, il secondo è un valore percentile (L95), ovvero il livello che viene superato per il 95% di una misurazione.

Di fatto si confrontano due valori non omogenei tra di loro e non si fissano limiti sotto i quali la sorgente presunta disturbante deve comunque ritenersi accettabile, al contrario di quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico (Legge Quadro n° 447/1995 e relativi Decreti Attuativi).

La normativa al contrario compara la media di due misurazioni (rumore ambientale e rumore residuo), ovvero due valori omogenei tra di loro (Leq), che si rilevano con e senza la specifica sorgente disturbante. Come anticipato, nel campo della normale tollerabilità (giurisprudenziale), non esiste una soglia minima sotto la quale considerare il rumore tollerabile; ciò porta a dei paradossi, considerando valori di rumore intollerabili anche se sono inferiori alla soglia di udibilità.

A parere dello scrivente il criterio della normale tollerabilità è stato ormai superato. I Giudici e i CTU devono applicare la legge n° 13/2009 art. 6 ter che, ormai da 6 anni, ha chiarito che i limiti normativi devono comunque essere applicati anche in ambito  Giurisprudenziale. I “difensori” del criterio della normale tollerabilità sfruttano il fatto che l'articolo è scritto in modo poco chiaro, sostenendo che il criterio dei 3 dB dal rumore di fondo sia ancora vigente in ambito civile, in questo caso non si comprenderebbe il motivo per cui è stato emanato l’art. 6 ter della Legge n° 13/2009. Sostenere che in ambito civile si applichi un criterio diverso per valutare i rumori non ha alcun senso.

Sulle normative in materia di inquinamento acustico non vi è riportato che le stesse si applicano solo nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, come invece sostenuto da alcuni tecnici acustici e di conseguenza da alcuni Giudici.

Applicando il criterio della normale tollerabilità come fatto da alcuni tecnici, i rumori ad esempio presenti in un condominio come il portone o la porta di casa che si chiudono, l’utilizzo dell’ascensore, le sedie spostate da un vicino, il passaggio di persone nelle parti comuni, il rumore della pioggia sul tetto, lo scarico idraulico del water, il rumore dell’impianto di riscaldamento… (rumori occasionali dalla durata di pochi secondi), sarebbero tutti intollerabili. Questo criterio viene utilizzato in modo strumentale, genera centinaia di cause inutili, arricchisce avvocati e tecnici compiacenti, non considera la rumorosità residua di zona e giudica sostanzialmente, a favore del presunto disturbato, ogni rumore intollerabile.

Marco Parisi
Sergio link
1/9/2015 03:27:35

In attesa dell’emanazione da parte del Governo del decreto legislativo che trasformi il reato di disturbo alla quiete pubblica (art. 659 c.p.) in illecito amministrativo, così come previsto dalla Legge 67/2014, la III Sezione della Corte di Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 34920 del 18/08/2015, nella quale viene fornita un’interpretazione chiara sulla fattispecie del reato in questione.

Affrontando un caso particolare di rumorosità prodotta dalla musica di un locale pubblico nel periodo notturno, la sentenza ha stabilito il principio generale secondo cui “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. peni, qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995“.

MARCO
3/9/2015 00:48:03

Buongiorno,
premetto che il mio pensiero è vicino all'articolo scritto da Marco, ma dovete sapere che, sono stato addirittura obbligato ad eseguire delle misure, in funzione del cosiddetto criterio comparativo, all'interno di un pianerottolo di scale di accesso ad abitazioni, di un edificio multi piano, indicato come luogo di potenziale disturbo. La cosa che ancora oggi mi stupisce è che tecnici e consulenti tecnici delle parti alte dei vari Ministeri non si siano messi il problema che, il criterio comparativo a soppiantato il criterio differenziale. Io dico almeno lo legiferassero, così darci un indirizzo certo, senza stare li a decretare chissà che cosa, basterebbe eliminarlo chiarendo con poche righe nella Legge n. 13/2009 art. 6, oppure modificare il D.P.C.M. 14/11/97 e il D.M. 16/03/98. Chiarire il tempo di misura L95 con tempo significativi no spiccioli di secondi che determinano il livello di rumore di fondo della zona. Insomma che si arrivi a chiarire questa diatriba che va avanti da troppo tempo.


I commenti sono chiusi.

    Achivio

    Aprile 2020
    Novembre 2019
    Aprile 2017
    Febbraio 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Ottobre 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Maggio 2015
    Marzo 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014
    Novembre 2014
    Ottobre 2014
    Settembre 2014


    Feed RSS


SERVICES

  • Relazione tecniche
  • Progettazione acustiche
  • Consulenza acustica

TEAM

  • Marco Parisi
  • Mariella Vollono
  • Fabrizio Boscolo
  • Paola Milani
  • ​Denise Barberoux
  • Ettore Ninni

+++

  • Home
  • Case study
  • Contact
  • Blog

Acustica Consulting

Acustica Consulting s.r.l.
Corso Stati Uniti n.35
10129 Torino
​Italia
P.I. 12411580017
Cod. Sdi: SU9YNJA


Via Vittorio Veneto n. 91\C
20091 Bresso
​ITALIA

Contattaci

Telefono : 393-7534772
Emails :
  • info@acusticaconsulting.com
  • ​ufficio.tecnico@acusticaconsulting.com
  • ​marco.parisi@acusticaconsulting.com​​
Foto

© Copyright 2021. Acustica Consulting. Tutti i diritti riservati.

Website by la_direction_numerique