Il TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 243, del 23 gennaio 2014 ha stabilito che è illegittimo il provvedimento dell’amministrazione comunale che ha inibito l'esercizio dell’attività di discoteca ed ha imposto interventi di bonifica entro un termine perentorio, sulla base del superamento dei limiti differenziali d’inquinamento acustico accertato dall’ARPA, che non avrebbe rilevato contemporaneamente e contestualmente il rumore ambientale provocato dalla discoteca e il rumore residuo dell’ambiente circostante, ma avrebbe effettuato i rilievi relativi ai due valori in giorni ed in orari diversi, rendendo, quindi, impossibile conoscere il reale livello differenziale e, di conseguenza, il superamento o meno dei limiti imposti dalla legge. Accolta la tesi sostenuta dai CTP della Roboris srl Marco , Alberto e Luciano Parisi.
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http://lexambiente.it/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/10209-rumoreillegittimita-rilievi-arpa-in-giorni-diversi-del-rumore-ambientale-provocato-dalla-discoteca-e-del-rumore-residuo.html
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